Avvocati Padova
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STATUTO

 

PARTE GENERALE

Art. 1Costituzione - Denominazione – Sede

E’ costituita l’Associazione denominata “Avvocati Padova.com” -  “AP.com”, con sede in Padova, retta dal vigente statuto e dalle norme di legge in materia,ente non commerciale ex d.lgs. 460/97.

Art. 2Carattere dell’Associazione

L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro; tutti gli introiti, al netto delle spese, devono essere devoluti alle attività che l'Associazione si propone.

Art. 3 Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata salvo il venir meno della pluralità dei soci o l’impossibilità sopravvenuta di raggiungere lo scopo sociale.

Art. 4Scopi ed oggetto dell’Associazione

L’Associazione, in considerazione della crescente esigenza di integrazione tra differenti competenze e specializzazioni nell’esercizio della professione forense, seppur contemperata  dalle radicate  consuetudini proprie dell’ambito territoriale in cui essa opera, ha come scopo principale la formazione di un gruppo di Studi Legali in grado di fornire risposte concrete ed accessibili a problematiche giuridiche di ogni natura, garantendone la qualità, senza peraltro incidere sull’autonomia organizzativa interna ed esterna di ciascuno Studio.

Nel pieno rispetto dei tradizionali canoni deontologici, l’Associazione intende, altresì,  porsi come una risposta concreta ai  nuovi criteri di liberalizzazione.

Con tali finalità, l’Associazione ha per oggetto:

a) la creazione, lo sviluppo e la gestione di un proprio spazio WEB, idoneo a garantire una corretta visibilità dell’iniziativa ed  identificato come  www.avvocatipadova.com.

b) la promozione e la programmazione di eventi e/o di  interventi, in ambito scientifico-culturale, per una corretta diffusione della cultura dell’esercizio della professione forense;

c) la promozione di iniziative per l’approfondimento interdisciplinare ed integrato di importanti questioni giuridiche;

d) la promozione di ogni altra attività complementare utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo associativo, compreso l’ottenimento di certificazioni di qualità, secondo la normativa, nazionale ed internazionale, vigente.

Art. 5 - Requisiti dei Soci

Possono essere soci dell’Associazione, gli Studi Legali correnti nella Provincia di Padova, organizzati anche in forma associata, o gli Studi Legali che abbiano un’organizzazione stabile nella città di Padova, la cui attività rifletta le esigenze indicate nel precedente articolo 4.

Tutti i Soci dell’Associazione hanno pari diritti e doveri.

Art. 6Ammissione di nuovi Soci

L’Associazione è aperta. Potranno esservi ammessi, come nuovi soci,  tutti gli Studi Legali che, avendo i requisiti sopra indicati e avendone fatto specifica richiesta, abbiano ottenuto  il gradimento dall’Assemblea.

Art. 7 - Doveri dei Soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. I soci si impegnano  al rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali ed a mantenere un  comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

La perdita della qualifica di Socio si verifica per effetto di.

-  recesso, da comunicarsi a mezzo dichiarazione scritta da parte dell’associato

-  decadenza per il mancato versamento delle quote e/o contributi stabiliti per Statuto;

-  allontanamento, per gravi ed accertati motivi e/o incompatibilità, previa delibera di esclusione dell’Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo.

 

ORGANI, DELIBERE E RAPPRESENANZA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea;

2) il Comitato Esecutivo;

3) il Segretario generale;

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i Soci, tramite il loro rappresentante o un delegato.   Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L’Assemblea viene convocata, in seduta ordinaria, dal Segretario generale, almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Comitato esecutivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata dei rappresentanti di almeno cinque Soci.

L’Assemblea ordinaria discute ed approva il rendiconto dell’esercizio precedente, l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e la presentazione del preventivo delle spese dell’anno in corso; delibera, inoltre, su ogni altro argomento previsto dall’ordine del giorno.

Spetta, invece, all’Assemblea straordinaria la delibera di eventuali variazioni statutarie, dello scioglimento dell’Associazione, del parere vincolante per l’ammissione del socio, nonché l’esclusione  del socio, esclusi i casi di “decadenza” che operano di diritto. 

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, viene effettuata, mediante invito in forma scritta, anche via fax o e-mail, ai rappresentanti dei Soci, a cura del Segretario generale, con indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora, del luogo di incontro, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i seguenti casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata:

- con voto favorevole dei rappresentanti di almeno la metà dei Soci per:

a) la delibera per eventuali modifiche dello Statuto;

b) la delibera di scioglimento dell’Associazione.

- con voto favorevole dei rappresentanti di tutti i Soci, escluso uno per:

a) la delibera di ammissione del nuovo Socio;

b) la delibera di esclusione del Socio nei casi previsti per l’  “allontanamento”.
Per decidere su argomenti di particolare urgenza, a discrezione del Segretario Generale, è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici, o in videoconferenza. La votazione a mezzo Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto a quella di una normale Assemblea.

Art. 11Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è formato da cinque membri, che restano in carica due anni. Essi sono  nominati dall’Assemblea tra i rappresentanti dei Soci; è presieduto dal Segretario Generale; opera secondo criteri di ampia autonomia di forme nel rispetto del principio  di maggioranza e delle indicazioni dell’Assemblea, con il compito di assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione.

In particolare, il Comitato esecutivo:

- predispone il progetto di rendiconto annuale, nonché del preventivo di spesa da sottoporre  all’Assemblea;

- amministra il fondo sociale;

- stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue d’associazione e il relativo ammontare.

Art. 12 - Il Segretario generale

Il Segretario generale è eletto dall’Assemblea in seno al Comitato esecutivo e dura in carica per il periodo di vigenza del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale, il Comitato Esecutivo nominerà nel proprio ambito il sostituto.

Il Segretario generale ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento dell’Associazione e ne coordina le attività.

Al Segretario generale spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione e la rappresentanza della stessa.

Il Segretario generale sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo.

 

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 – Patrimonio

L’Associazione trae i mezzi per la realizzazione dei suoi scopi dalle quote di iscrizione, secondo l’entità stabilita di anno in anno dal Comitato Esecutivo, da sovvenzioni e lasciti provenienti anche da non soci, da contributi di Enti pubblici e privati, dal ricavato di eventuali sponsorizzazioni, pubblicazioni e organizzazione di eventi.

Art. 14 – Quote

All’atto dell’ammissione all’Associazione è previsto il versamento di una  quota fissa di ammissione  di €  500,00, a valere anche quale contributo ordinario sino allo scadere del primo esercizio.                    .

Per gli anni successivi, il Comitato Esecutivo delibera il contributo ordinario annuo per ogni Socio.

Art. 15 – Rimborsi

Ai membri del Comitato Esecutivo e al Segretario Generale saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 16 - Utili

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

NORME FINALI

Art. 17 – Esercizio e contabilità

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La tenuta della contabilità dell’Associazione e l’esecuzione degli adempimenti obbligatori, anche fiscali, sono affidati al Segretario generale che può a tal fine avvalersi, dandone comunicazione al Comitato esecutivo, di consulenti dotati delle necessarie qualifiche professionali.

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione

Con la delibera di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, dopo estinte tutte le passività sociali, sarà devoluto dai liquidatori secondo le deliberazioni del Comitato esecutivo o, in assenza, dell’Assemblea, secondo gli scopi statutari dell’Associazione.

Il Socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione, prima del suo scioglimento, non avrà diritto alla liquidazione di una quota del patrimonio sociale o al pagamento o restituzione di somme a qualsiasi titolo.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi  generali dell’ordinamento italiano.