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STATUTO
PARTE GENERALE
Art. 1
– Costituzione - Denominazione – Sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Avvocati
Padova.com” - “AP.com”, con sede in
Padova, retta dal vigente statuto e dalle norme
di legge in materia,ente non commerciale ex
d.lgs. 460/97.
Art. 2
– Carattere dell’Associazione
L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha
fini di lucro; tutti gli introiti, al netto
delle spese, devono essere devoluti alle
attività che l'Associazione si propone.
Art. 3
– Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata salvo
il venir meno della pluralità dei soci o
l’impossibilità sopravvenuta di raggiungere lo
scopo sociale.
Art. 4
– Scopi ed oggetto dell’Associazione
L’Associazione, in considerazione della
crescente esigenza di integrazione tra
differenti competenze e specializzazioni
nell’esercizio della professione forense, seppur
contemperata dalle radicate consuetudini
proprie dell’ambito territoriale in cui essa
opera, ha come scopo principale la formazione di
un gruppo di Studi Legali in grado di fornire
risposte concrete ed accessibili a problematiche
giuridiche di ogni natura, garantendone la
qualità, senza peraltro incidere sull’autonomia
organizzativa interna ed esterna di ciascuno
Studio.
Nel pieno rispetto dei tradizionali canoni
deontologici, l’Associazione intende, altresì,
porsi come una risposta concreta ai nuovi
criteri di liberalizzazione.
Con tali finalità, l’Associazione ha per
oggetto:
a)
la creazione, lo
sviluppo e la gestione di un proprio spazio WEB,
idoneo a garantire una corretta visibilità
dell’iniziativa ed identificato come
www.avvocatipadova.com.
b) la promozione e la programmazione di eventi
e/o di interventi, in ambito
scientifico-culturale, per una corretta
diffusione della cultura dell’esercizio della
professione forense;
c) la promozione di iniziative per
l’approfondimento interdisciplinare ed integrato
di importanti questioni giuridiche;
d) la promozione di ogni altra attività
complementare utile e/o necessaria al
raggiungimento dello scopo associativo, compreso
l’ottenimento di certificazioni di qualità,
secondo la normativa, nazionale ed
internazionale, vigente.
Art. 5
- Requisiti dei Soci
Possono essere soci dell’Associazione, gli Studi
Legali correnti nella Provincia di Padova,
organizzati anche in forma associata, o gli
Studi Legali che abbiano un’organizzazione
stabile nella città di Padova, la cui attività
rifletta le esigenze indicate nel precedente
articolo 4.
Tutti i Soci dell’Associazione hanno pari
diritti e doveri.
Art. 6
– Ammissione di nuovi Soci
L’Associazione è aperta. Potranno esservi
ammessi, come nuovi soci, tutti gli Studi
Legali che, avendo i requisiti sopra indicati e
avendone fatto specifica richiesta, abbiano
ottenuto il gradimento dall’Assemblea.
Art. 7
- Doveri dei Soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere
libero e volontario. I soci si impegnano al
rispetto delle decisioni prese dagli organi
sociali ed a mantenere un comportamento
corretto sia nelle relazioni interne che con i
terzi.
Art. 8
- Perdita della qualifica di Socio
La perdita della qualifica di Socio si verifica
per effetto di.
- recesso,
da comunicarsi a mezzo dichiarazione scritta da
parte dell’associato
- decadenza
per il mancato versamento delle quote e/o
contributi stabiliti per Statuto;
- allontanamento,
per gravi ed accertati motivi e/o
incompatibilità, previa delibera di esclusione
dell’Assemblea, su proposta del Comitato
Esecutivo.
ORGANI, DELIBERE E RAPPRESENANZA
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9
- Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea;
2) il Comitato Esecutivo;
3) il Segretario generale;
Art. 10
- Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano
dell'Associazione.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti
i Soci, tramite il loro rappresentante o un
delegato. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea viene convocata, in seduta
ordinaria, dal Segretario generale, almeno una
volta all'anno, entro il trenta aprile e, in
seduta straordinaria, ogni volta che il Comitato
esecutivo ne ravvisi la necessità oppure su
richiesta motivata dei rappresentanti di almeno
cinque Soci.
L’Assemblea ordinaria discute ed approva il
rendiconto dell’esercizio precedente,
l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e la
presentazione del preventivo delle spese
dell’anno in corso; delibera, inoltre, su ogni
altro argomento previsto dall’ordine del giorno.
Spetta, invece, all’Assemblea straordinaria la
delibera di eventuali variazioni statutarie,
dello scioglimento dell’Associazione, del parere
vincolante per l’ammissione del socio, nonché
l’esclusione del socio, esclusi i casi di
“decadenza” che operano di diritto.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria
quanto straordinaria, viene effettuata, mediante
invito in forma scritta, anche via fax o e-mail,
ai rappresentanti dei Soci, a cura del
Segretario generale, con indicazione specifica
dell’ordine del giorno e dell’ora, del luogo di
incontro, almeno sette giorni prima della data
fissata per l'adunanza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli
aventi diritto, in seconda convocazione, almeno
un ora dopo, qualunque sia il numero dei
presenti.
Le Delibere vengono prese a maggioranza dei
presenti, salvo i seguenti casi in cui è
richiesta una maggioranza qualificata:
- con voto favorevole dei rappresentanti di
almeno la metà dei Soci per:
a) la delibera per eventuali modifiche dello
Statuto;
b) la delibera di scioglimento
dell’Associazione.
- con voto favorevole dei rappresentanti di
tutti i Soci, escluso uno per:
a) la delibera di ammissione del nuovo Socio;
b) la delibera di esclusione del Socio nei casi
previsti per l’ “allontanamento”.
Per decidere su argomenti di particolare
urgenza, a discrezione del Segretario Generale,
è possibile indire una votazione, chiamata
Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando
adeguati canali elettronici, o in
videoconferenza. La votazione a mezzo Assemblea
Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto
a quella di una normale Assemblea.
Art. 11
– Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo è formato da cinque
membri, che restano in carica due anni. Essi
sono nominati dall’Assemblea tra i
rappresentanti dei Soci; è presieduto dal
Segretario Generale; opera secondo criteri di
ampia autonomia di forme nel rispetto del
principio di maggioranza e delle indicazioni
dell’Assemblea, con il compito di assicurare il
conseguimento degli scopi dell’Associazione.
In particolare, il Comitato esecutivo:
- predispone il progetto di rendiconto annuale,
nonché del preventivo di spesa da sottoporre
all’Assemblea;
- amministra il fondo sociale;
- stabilisce i criteri di determinazione delle
quote annue d’associazione e il relativo
ammontare.
Art. 12 - Il Segretario generale
Il Segretario generale è eletto dall’Assemblea
in seno al Comitato esecutivo e dura in carica
per il periodo di vigenza del Comitato
Esecutivo.
In caso di assenza od impedimento del Segretario
Generale, il Comitato Esecutivo nominerà nel
proprio ambito il sostituto.
Il Segretario generale ha la responsabilità
della conduzione e del buon andamento
dell’Associazione e ne coordina le attività.
Al Segretario generale spetta la firma degli
atti sociali che impegnano l’Associazione e la
rappresentanza della stessa.
Il Segretario generale sovrintende, in
particolare, all’attuazione delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Comitato esecutivo.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 13 – Patrimonio
L’Associazione trae i mezzi per la realizzazione
dei suoi scopi dalle quote di iscrizione,
secondo l’entità stabilita di anno in anno dal
Comitato Esecutivo, da sovvenzioni e lasciti
provenienti anche da non soci, da contributi di
Enti pubblici e privati, dal ricavato di
eventuali sponsorizzazioni, pubblicazioni e
organizzazione di eventi.
Art. 14 – Quote
All’atto dell’ammissione all’Associazione è
previsto il versamento di una quota fissa di
ammissione di € 500,00, a valere anche quale
contributo ordinario sino allo scadere del primo
esercizio. .
Per gli anni successivi, il Comitato Esecutivo
delibera il contributo ordinario annuo per ogni
Socio.
Art. 15 – Rimborsi
Ai membri del Comitato Esecutivo e al Segretario
Generale saranno rimborsate le sole spese vive
documentate incontrate nell'espletamento
dell'incarico.
Art. 16 - Utili
E' vietata la distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché
di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione siano imposte dalla legge.
NORME FINALI
Art. 17 – Esercizio e contabilità
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
La tenuta della contabilità
dell’Associazione e l’esecuzione degli
adempimenti obbligatori, anche fiscali, sono
affidati al Segretario generale che può a tal
fine avvalersi, dandone comunicazione al
Comitato esecutivo, di consulenti dotati delle
necessarie qualifiche professionali.
Art. 18 – Scioglimento e liquidazione
Con la delibera di scioglimento
dell'Associazione l'Assemblea provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo, dopo estinte tutte le
passività sociali, sarà devoluto dai liquidatori
secondo le deliberazioni del Comitato esecutivo
o, in assenza, dell’Assemblea, secondo gli scopi
statutari dell’Associazione.
Il Socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far
parte dell’Associazione, prima del suo
scioglimento, non avrà diritto alla liquidazione
di una quota del patrimonio sociale o al
pagamento o restituzione di somme a qualsiasi
titolo.
Art. 19 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel
presente Statuto, si fa rinvio alle norme di
Legge ed ai principi generali dell’ordinamento
italiano.
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